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STATUTO ASSOCIAZIONE

“Patto per l’Alto Casertano”

(Revisione n.1 approvata dall’assemblea dei soci del 26 ottobre 2013)

 

Art.1 E' costituita l'Associazione “Patto per l’Alto Casertano”, con sede in Piazza Porta Vetere n. 3 in Caiazzo (CE).

L’Associazione fa esplicito riferimento agli artt. 36,37,38,40,41 e 42 del Codice Civile e non avendo per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, come previsto dall' art. 87, comma 4 del DPR n. 917/86 e dal DLGS n. 460/97, è da considerarsi "ente non commerciale". Essa ha per fini la tutela e lo sviluppo dei territori dell’Alto Casertano, del Medio ed Alto Volturno, e pone come obiettivi fondamentali la protezione e la valorizzazione dell’ambiente e delle culture tradizionali, dell’agricoltura dell’urbanistica e di ogni attività legata al territorio. L’associazione promuoverà altresì attività nel campo della cultura, della partecipazione alla vita sociale ed in generale in ogni attività capace di poter apportare benefici sostanziali o potenziali collettività dei nostri territori, promovendo iniziative proprie o anche attraverso l’auspicabile contributo di altre associazioni e delle Istituzioni preposte, già presenti nel territorio. Le dette attività saranno coniugate altresì da attiva presenza nello scenario politico cittadino locale, intercomunale e provinciale, attraverso l’utilizzo di ogni forma di partecipazione politica ed amministrativa diretta o indiretta.

 

Art.2 L'Associazione promuove e patrocina, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche e partecipa, ad esse, con propri soci se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati; promuove ed organizza meetings,convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi, ecc.; promuove ed organizza corsi di aggiornamento , di informazione , orientamento e perfezionamento professionale per tutti coloro che operano o intendono operare nelle attività artistiche ed imprenditoriali nella cultura e nello spettacolo. L' Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, svolgerà attività culturale e politica, non partitica,  affinché si possa valorizzare il potenziale umano, in particolare giovanile, al fine di creare le basi per una partecipazione più diretta alla vita pubblica. Per l' attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà avvalersi di professionisti, artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato anche estraneo all'associazione. All' Associazione possono iscriversi tutti coloro che ne condividono gli scopi e possono affiliarsi ad essa anche altre Associazioni, Organizzazioni, Enti Pubblici e Privati. Per il raggiungimento dei suoi scopi statutari, l’associazione Patto per L’alto Casertano, istituisce gruppi di interesse specifico e sezioni tematiche che fanno parte integrante ed indiscindibile dell’Associazione. Tali suddivisioni ed identificazioni hanno per solo obiettivo l'ottimizzazione del funzionamento associativo al fine di renderlo incisivo e proficuo. L’associazione potrà istituire altri gruppi ed altre sezioni che risultassero funzionali ed utili al raggiungimento dei suoi fini statutari. Sono, perciò, previsti settori di competenza da affidare a singoli associati.

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Art.3 L' Associazione non persegue scopi di lucro ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti pubblici e privati.  E' esplicitamente vietata la assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci. In deroga ad ogni altra diversa disposizione di legge, ogni socio che contrae debiti o alcun tipo di obbligazione nei confronti o in nome e per conto dell’Associazione Patto Per L’alto Casertano, risponderà personalmente ed illimitatamente, essendo consentito la responsabilità personale e/o patrimoniale dei soci solo su espresso conferimento di ogni singolo associato.

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Art.4 L' Associazione potrà, eventualmente, in via accessoria, ausiliaria, strumentale, comunque marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

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Art.5 L'appartenenza all' Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi sociali, secondo le competenze statutarie, ed ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con i terzi. I soci maggiorenni avranno uguale diritto di voto per l' approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi. Tutti i soci potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. L'eleggibilità agli organi amministrativi dell'associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell'Assemblea dei soci. Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti. Potranno essere soci dell'Associazione anche gli Enti e le altre persone giuridiche che ne condividono gli scopi mediante l'istituto della affiliazione con modalità che saranno stabilite dal regolamento interno. Il numero dei soci e la durata dell' associazione sono illimitati . E' esclusa la partecipazione temporanea all'Associazione. I soci hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell' Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall' Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.

 

Art.6 La quota associativa per ogni anno e stabilita in € 5,00 (cinque/00) socio ordinario ed € 50,00 (cinquanta/00) socio imprese.

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Art.7 La qualifica di socio si perderà per mancato rinnovo dell' adesione, per dimissioni o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell' Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli soci e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell' attività sociale.

 

Art.8 Il patrimonio dell' associazione, indivisibile, sarà costituito da: quote associative libere,  contributi, lasciti e donazioni di qualsiasi natura.

 

Art.9 L' Associazione si doterà di opportuno regolamento uniforme per quanto riguarda le modalità associative, il diritto al voto e i criteri di ammissione a socio.

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Art.10 La quota associativa è nominativa, non trasmissibile e non potrà essere considerata una rivalutazione di essa.

 

Art.11 Il Presidente ha la rappresentanza dell’Ente, dura in carica cinque annq ed è sempre rieleggibile.

 

Art.12 L' Assemblea dei soci, sia essa ordinaria che straordinaria, è l'organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Ad essa partecipano tutti i soci. LA convocazione dell’assemblea è comunicata anche in via informale a tutti i soci almeno tre giorni prima. E' prevista l'Assemblea di seconda convocazione che verrà convocata contestualmente alla prima convocazione e potrà deliberare ad almeno 24 ore di distanza con la maggioranza assoluta dei presenti qualunque sia il loro numero. L'Assemblea  maggioranza assoluta dei presenti, elegge il Presidente. Il presidente dura in carica cinque anni e nomina i membri del Consiglio Direttivo. L’assemblea dei soci approva la nomina dei membri del Direttivo a maggioranza assoluta. Il Direttivo decade con la scadenza del mandato del Presidente, con la sua revoca o altro. Il Presidente ha facoltà di revocare i singoli membri del Direttivo. Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo, approva il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e quello preventivo dell'anno in corso nonchè il Regolamento interno; provvede alle modifiche statutarie che vengono proposte dal Consiglio Direttivo. Le assemblee saranno validamente costituite e delibereranno con le maggioranze previste dall' art. 21 del Codice Civile. L'Assemblea generale potrà essere richiesta da almeno un quinto dei soci.

 

Art.13 L'esercizio finanziario coincide con l' anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il relativo rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali. Entro 15 giorni prima dell' approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per poter essere consultato da ogni associato. Per esigenze organizzative sarà consentita la scadenza annuale delle adesioni con i relativi servizi previsti per i soci.

 

Art.14 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo. Il numero dei membri del Consiglio Direttivo è fissato in tre unità, compreso il Presidente, ma può essere variato, ma sempre in numero dispari. Il presidente dura in carica cinque anni e nomina i membri del Consiglio Direttivo. L’assemblea dei soci approva la nomina dei membri del Direttivo a maggioranza assoluta. Il Direttivo decade con la scadenza del mandato del Presidente, con la sua revoca o altro. Il Presidente ha facoltà di revocare i singoli membri del Direttivo. Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea; dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione; redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; stabilisce le previsioni di spesa; rappresenta le istanze dei soci; vaglia le domande e delibera l' ammissioni di nuovi soci; delibera, a maggioranza, la sospensione o l'espulsione dei soci; decide il luogo delle riunioni dell'Assemblea; redige il regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci; delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, l'astensione dalla votazione sarà considerata come voto negativo; In caso di parità di voti, il voto del Presidente sarà considerato determinante ai fini della decisione. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta in un semestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni saranno valide con la presenza di almeno di due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno. Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere, anche a non soci, personali inviti gratuiti.

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Art.15 La carica di membri del Consiglio (o comitato) Direttivo  dura cinque anni. E’ ammessa la rieleggibilità. Tale durata non potrà mai superare quella afferente il rinnovo della carica di Presidente. Si richiama l’art.12.

 

Art.16 Il Consiglio Direttivo convocherà l' Assemblea generale per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo.

 

Art.17 Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione dell'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo. Non potranno, però, essere modificati gli scopi dell' Associazione.

 

Art.18 Lo scioglimento dell' Associazione potrà essere deliberato dalla maggioranza dei 2/3 dei soci.

 

Art.19 In caso di scioglimento dell'Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per finalità di utilità generale o ad altre Associazioni con finalità analoghe.

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Norma finale

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.


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